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Sentenza n. 1988

334011
Cassazione penale, sezione I 33 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1988

Il giudice di rinvio passava, quindi, ad esaminare le posizioni dei singoli imputati rilevando:

Sentenza n. 1988

In primo luogo, deve porsi in risalto che l’intervenuto annullamento non ha privato il giudice di rinvio della facoltà di disporre nuovamente la

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1.6 – Numerosi ricorrenti hanno lamentato che il giudice di rinvio, col disporre il nuovo esame degli imputati di reati connessi, è incorso negli

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derivata delle prove raccolte dal giudice di rinvio muovendo dalla premessa che esse sarebbero in rapporto di necessaria derivazione con le

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14.11.1995 e degli effetti che ne sono derivati tanto riguardo ai poteri decisori del giudice di rinvio quanto relativamente all’esercizio della facoltà

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La sentenza emessa dal giudice di rinvio impugnata con ricorso per cassazione dal Procuratore Generale nei confronti del C. e da quest’ultimo nonché

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coimputati ed è stata confermata la condanna inflitta dal giudice di primo grado a due anno e quattro mesi di reclusione per il delitto di corruzione.

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stesso – così come accertato dal giudice di merito con motivazione insindacabile – è perfettamente riconducibile nell’ambito della norma incriminatrice

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collaboratori di giustizia, la cui attendibilità è stata valutata dal giudice di merito seguendo fedelmente i criteri elaborati dalla giurisprudenza

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2.1 – Nella giurisprudenza di questa Corte è stata chiarita l’effettiva portata del sindacato logico della motivazione, demandato al giudice di

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espressa menzione nella citata disposizione, ma anche le precedenti inutilizzabilità che erroneamente dovessero essere state non dichiarate dal giudice

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Tali peculiari connotazioni oggettive e soggettive – individuate nei fatti attribuiti al N. dal giudice di merito con motivazione esente da vizi

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assorbito”, per inferirne che il giudice di legittimità ha inteso non pregiudicare la riproposizione di tutte le questioni di rito non esaminate. Una

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giudice di merito nella scelta di concedere o di rifiutare le circostanze attenuanti ex art.62 bis c.p., deve porsi in risalto che l motivazione della

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dalla Corte di Cassazione e la portata della disposizione di cui all’art. 627, comma 4 c.p.p. consentivano al giudice di rinvio di pronunciarsi soltanto

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apprezzamenti riservati al giudice di merito (cfr. Cass., sez. Un., 19 giugno 1996, Di Francesco).

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giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio egli deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall’art.113 c.p

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In data 11.11.1996, pronunciando quale giudice di rinvio, la Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza

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questa Corte è stato precisato che il vigente art. 192, comma 3 stabilisce una limitazione della libertà di convincimento del giudice vietando l

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convalidato da argomentazioni di ineccepibile rigore logico e congruenza giuridica. Invero, con argomentazioni incensurabili dal giudice di legittimità

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giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che nell’ipotesi di censure riguardanti la logicità della motivazione fornita dal giudice di merito in

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offerto risultati probatori che, ai fini della formazione del convincimento del giudice, non possono reputarsi inquinanti per la ragione che essi sono

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dell’organizzazione criminale e, di riflesso, anche nell’interesse dell’intero gruppo: con innegabile coerenza argomentativa il giudice di merito ha

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processuale per aver il giudice di rinvio erroneamente ritenuto che la sentenza di annullamento, emessa dalla Corte di Cassazione, abbia avuto l’effetto di

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considerazione. Il P. G. ricorrente indicava, quindi, i vizi logici in cui a suo dire era incorso il giudice di rinvio nell’interpretare gli elementi probatori

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’interesse fondamentale dell’ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche è pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità

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Da tali concrete e peculiari modalità operative del traffico di stupefacenti il giudice di merito ha tratto la coerente conclusione che egli imputati

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G) Nell’interesse di B. L. venivano dedotti i seguenti motivi di ricorso: a) nullità dell’ordinanza 29.4.1996 e della sentenza del giudice di rinvio

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Quanto al reato di cui all’art. 75 della l. 22.12.1975, n.685, il giudice di primo grado rilevava che il Carollo, nella sua qualità di capo e di

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sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza in quanto l’eventuale rinvio della causa all’esame del giudice di merito, dopo la

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dei risultati probatori su cui poggia il convincimento del giudice di merito, che, sulla base delle inequivoche deposizioni dei Carabinieri e delle

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La Corte territoriale riteneva di dovere confermare il convincimento del giudice di primo grado sull’esistenza della prova del delitto associativo ex

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, soprattutto, a seguito della soluzione del C. dal reato associativo – è stato ricondotto dal giudice di rinvio ad una situazione fattuale radicalmente diversa

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